venerdì 24 febbraio 2012

Uno spettro s'aggira oggi in Italia


Il Manifesto della Fiom 
(dedicato a Landini) 
Uno spettro s'aggira oggi in l'Italia - lo spettro dello Statuto dei Lavoratori.
Tutti i conservatori della vecchia Italia si sono alleati in una santa battuta di caccia contro questo spettro: banca e confindustria, Monti e la Trilaterale, Chrysler e Marchionne, partiti delle libertà e populisti nostrani.
Quale partito d'opposizione non è stato tacciato di estremismo dai suoi avversari di governo; qual partito d'opposizione non ha rilanciato l'infamante accusa di disfattismo tanto sugli uomini più progrediti dell'opposizione stessa, quanto sui propri avversari reazionari?
Da questo fatto scaturiscono due specie di conclusioni.
Lo Statuto dei Lavoratori è oggi riconosciuto come arma potente dalla Fiat di Marchionne, dal governo Monti, dalla Confindustria  e dalle multinazionali.
È tempo che la classe operaia difenda apertamente in faccia a tutto il mondo la sua più grande conquista, esponga i suoi fini, le sue esigenze, e che contrapponga alla favola dell'art.18 l'intero Statuto dei Lavoratori, ossia la Legge 300 del 20 maggio 1970.
Art. 14 - Diritto di associazione e di attività sindacale
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro.
Art. 15 - Atti discriminatori
E’ nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Art. 16 - Trattamenti economici collettivi discriminatori
E’ vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell’articolo 15. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all’importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.
Art. 17 - Sindacati di comodo
E’ fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.

Art. 18 - Reintegrazione nel posto di lavoro.

Ferme restando l’esperibilità delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, ...di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro... che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti,  e in ogni caso al datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro. ...
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l’inefficacia o l’invalidità stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto. ...
Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell’indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
...


1 commento:

  1. Certo! Previo... buttando a mare tutto l'esistente in parlamento...però! Saluti da Sar.

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