Il Manifesto della Fiom
(dedicato a Landini)
Uno spettro s'aggira oggi in l'Italia - lo spettro dello Statuto
dei Lavoratori.
Tutti i conservatori della vecchia Italia si sono alleati in
una santa battuta di caccia contro questo spettro: banca e confindustria, Monti
e la Trilaterale, Chrysler e Marchionne, partiti delle libertà e populisti
nostrani.
Quale partito d'opposizione non è stato tacciato di
estremismo dai suoi avversari di governo; qual partito d'opposizione non ha
rilanciato l'infamante accusa di disfattismo tanto sugli uomini più progrediti
dell'opposizione stessa, quanto sui propri avversari reazionari?
Da questo fatto scaturiscono due specie di conclusioni.
Lo Statuto dei Lavoratori è oggi riconosciuto come arma
potente dalla Fiat di Marchionne, dal governo Monti, dalla Confindustria e dalle multinazionali.
È tempo che la classe operaia difenda apertamente in faccia
a tutto il mondo la sua più grande conquista, esponga i suoi fini, le sue
esigenze, e che contrapponga alla favola dell'art.18 l'intero Statuto dei
Lavoratori, ossia la Legge 300 del 20 maggio 1970.
Art. 14 - Diritto di associazione e di attività sindacale
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi
e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno
dei luoghi di lavoro.
Art. 15 - Atti discriminatori
E’ nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione
che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne
parte; licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche
o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli
altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale
ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Art. 16 - Trattamenti economici collettivi discriminatori
E’ vietata la concessione di trattamenti economici di
maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell’articolo 15. Il
pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la
discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle
quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di
lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari
all’importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente
corrisposti nel periodo massimo di un anno.
Art. 17 - Sindacati di comodo
E’ fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di
datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti,
associazioni sindacali di lavoratori.
Art. 18 - Reintegrazione nel posto di lavoro.
Ferme restando l’esperibilità delle procedure previste
dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza
con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’articolo 2 della
predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o
giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa,
ordina al datore di lavoro, ...di reintegrare il lavoratore nel posto di
lavoro.
Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro...
che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle
imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque
dipendenti, e in ogni caso al datore di
lavoro che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro. ...
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il
datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il
licenziamento di cui sia stata accertata l’inefficacia o l’invalidità
stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e al
versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del
licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura
del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione
globale di fatto. ...
Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento
dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia
richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza
il pagamento dell’indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si
intende risolto allo spirare dei termini predetti. La sentenza pronunciata nel
giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
...