martedì 20 marzo 2007

Diritti civili



 

Indietro come la coda del maiale

 

... ma l’art. 24 della Costituzione e ribadito numerose volte dalla Corte costituzionale: se un diritto c'è (e tanto più se è previsto dalla Costituzione) non può mancare un giudice davanti al quale farlo valere.

Si può capire la difficoltà dei nostri giudici, abituati a giudicare applicando regole e non avvezzi a giudicare secondo principi di portata generale (come quello di autodeterminazione). Ma è proprio questo il compito cui essi sono chiamati nel nostro momento storico, quando il diritto — in primo luogo, il diritto più elevato: il diritto costituzionale — si esprime attraverso norme di principio e, in questa forma, sono proclamati i diritti fondamentali. Giudicare secondo principi non è la stessa cosa che giudicare secondo regole. …Significa stabilire un contatto immediato e concreto con i casi da giudicare. Il criterio di decisione scaturisce così nel rapporto principio-caso e non è mediato dalla regola legislativa.

 

...i principi sono insostituibili. Come si può pensare che la legge "faccia chiarezza e definisca" concetti come futilità e sproporzione dei trattamenti, dolore insostenibile, "qualità della vita'' intollerabile, degradazione della persona da soggetto a oggetto? È un compito impossibile, in generale e in astratto, cioè per legge. È perfino grottesco pretenderlo. È invece possibile, oltre che necessario, in concreto, a contatto con l'irriducibile varietà delle situazioni. Ed è qui che il giudice incontra la sfida alle sue responsabilità.

 

…se la constatazione è fondata e il giudice non sa risolverla da sé; se cioè un diritto costituzionale si trova in irrimediabile contraddizione con altre parti dell'ordinamento giuridico, la via non è astenersi dal giudicare, ma proporre la questione alla Corte costituzionale, il "giudice naturale" cui spetta assicurare la coerenza del diritto, sotto la supremazia della Costituzione.

Da qualunque parte questa vicenda si guardi - compiti dei giudici e valore della Costituzione - si ha da essere delusi, e la delusione aumenta quando si consideri la diversa situazione che esiste in altri Paesi, dove il ricorso ai giudici per la tutela dei diritti ha un grado di efficacia ben maggiore di quello che il nostro ordinamento giudiziario ha saputo finora offrire nel caso di Piergiorgio Welby.

 

da La Repubblica del 19 marzo 2007, pag. 1

di Gustavo Zagrebelsky


 

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